INPS - Circolare 8 agosto 2014, n. 99

Ente: 
INPS
Fonte: 
Altro
Numero Fonte: 
1
Data Fonte: 
25/08/2014
Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013). Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
Thesaurus: 
Politiche sociali
Abstract: 

L’articolo 3 della legge n. 92/2012, recante norme in tema di riforma del mercato del lavoro, prevede che al fine di definire un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno al reddito per i lavoratori dei diversi settori economici, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (articolo 3, comma 4).

Il comma 185 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) modifica alcune previsioni dell’articolo 3 della legge n. 92/2012 precisando il quadro normativo dei Fondi di solidarietà. In particolare, viene soppresso il termine del 31 ottobre 2013 connesso alle specifiche procedure di costituzione dei Fondi obbligatori, di cui al comma 4, alternativi di cui al comma 14 e residuale di cui al comma 19, nonché alle procedure di adeguamento dei Fondi esistenti di cui all’articolo 2, comma 28, legge n. 662/1996 (commi da 42 a 45 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012).

La circolare 99/2014 definisce le caratteristice  dei vari Fondi di solidarietà (ex art. 3, comma 4; i Fondi esistenti e quelli facoltativi ex art. 3, commi 12 e 19;  il Fondo residuale ex art. 3, comma 19), e chiarisce in merito alle prestazioni erogate e alla gestione degli stessi Fondi.

Documento: 

L’articolo 3 della legge n. 92/2012, recante norme in tema di riforma del mercato del lavoro, prevede che al fine di definire un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno al reddito per i lavoratori dei diversi settori economici, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (articolo 3, comma 4).

Il comma 185 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) modifica alcune previsioni dell’articolo 3 della legge n. 92/2012 precisando il quadro normativo dei Fondi di solidarietà. In particolare, viene soppresso il termine del 31 ottobre 2013 connesso alle specifiche procedure di costituzione dei Fondi obbligatori, di cui al comma 4, alternativi di cui al comma 14 e residuale di cui al comma 19, nonché alle procedure di adeguamento dei Fondi esistenti di cui all’articolo 2, comma 28, legge n. 662/1996 (commi da 42 a 45 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012).

La circolare 99/2014 definisce le caratteristice  dei vari Fondi di solidarietà (ex art. 3, comma 4; i Fondi esistenti e quelli facoltativi ex art. 3, commi 12 e 19;  il Fondo residuale ex art. 3, comma 19), e chiarisce in merito alle prestazioni erogate e alla gestione degli stessi Fondi.

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