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L’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. A tal fine, il comma 4 del predetto articolo prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. L'istituzione di tali fondi è obbligatoria in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Entro i successivi tre mesi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei predetti fondi (fondi di solidarietà). Pertanto, in attuazione della previsione dell’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012, con il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2014), è stato istituito presso l’Inps il suddetto Fondo residuale. Con la circolare n. 100/2014 viengono definiti la natura giuridica, gli obblighi di bilancio e di gestione del Fondo, l'ambito di applicazione, le prestazioni erogabili e il finanziamento delle stesse, infine gli adempimenti procedurali.
L’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. A tal fine, il comma 4 del predetto articolo prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. L'istituzione di tali fondi è obbligatoria in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Entro i successivi tre mesi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei predetti fondi (fondi di solidarietà). Pertanto, in attuazione della previsione dell’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012, con il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2014), è stato istituito presso l’Inps il suddetto Fondo residuale. Con la circolare n. 100/2014 viengono definiti la natura giuridica, gli obblighi di bilancio e di gestione del Fondo, l'ambito di applicazione, le prestazioni erogabili e il finanziamento delle stesse, infine gli adempimenti procedurali.