Sentenza 20 - 27 gennaio 2015, n.6

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
4
Data Fonte: 
28/01/2015
Giudizio sull'ammissibilità dei referendum. Richiesta di abrogazione referendaria di disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011). - Art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. (T-150006).
Thesaurus: 
Pensionamento
Lavoro
Abstract: 

Con il presente atto si dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11 dicembre 2014, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.