Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Ente: 
Stato
Fonte: 
Supplementi Ordinari
Numero Fonte: 
276
Data Fonte: 
27/12/2011
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
Thesaurus: 
Programmazione
Razionalizzazione
Abstract: 

L'insieme degli interventi ammonta a circa 20 miliardi di euro per il triennio 2012-2014. Le disposizioni per la crescita economica e il rilancio del Paese sono contenute al Titolo I. Tra queste si segnalano le agevolazioni fiscali in materia di costo del lavoro e per favorire l'assunzione dei giovani e delle donne (art. 2); viene inoltre finanziato un programma per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali ed è previsto il rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 3). Il Titolo III disciplina gli interventi finalizzati al consolidamento dei conti pubblici attraverso misure per l'emersione della base imponibile, un regime di premialità per la trasparenza fiscale e la tracciabilità dei pagamenti (artt. 10, 11, e 12). Al Capo III sono affidate le disposizioni per la riduzione dei costi della politica e degli apparati (artt. 21, 22 e 23) mediante il riordino e la soppressione di enti e organismi. Le Province mantengono la sola funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni con conseguente riduzione degli organi collegiali e dei relativi membri. Il pacchetto di interventi in materia previdenziale e pensionistica è disciplinato al Capo IV. L'art. 24 prevede l'estensione a tutti, dal 1 gennaio 2012, del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni. Viene così istituito un sistema flessibile per l'età di pensionamento, elevato a 62 anni per le donne con una fascia di uscita flessibile fino a 70 anni. Per gli uomini la fascia di flessibilità è fissata tra i 66 e i 70 anni di età.

Documento: 

L'insieme degli interventi ammonta a circa 20 miliardi di euro per il triennio 2012-2014. Le disposizioni per la crescita economica e il rilancio del Paese sono contenute al Titolo I. Tra queste si segnalano le agevolazioni fiscali in materia di costo del lavoro e per favorire l'assunzione dei giovani e delle donne (art. 2); viene inoltre finanziato un programma per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali ed è previsto il rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 3). Il Titolo III disciplina gli interventi finalizzati al consolidamento dei conti pubblici attraverso misure per l'emersione della base imponibile, un regime di premialità per la trasparenza fiscale e la tracciabilità dei pagamenti (artt. 10, 11, e 12). Al Capo III sono affidate le disposizioni per la riduzione dei costi della politica e degli apparati (artt. 21, 22 e 23) mediante il riordino e la soppressione di enti e organismi. Le Province mantengono la sola funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni con conseguente riduzione degli organi collegiali e dei relativi membri. Il pacchetto di interventi in materia previdenziale e pensionistica è disciplinato al Capo IV. L'art. 24 prevede l'estensione a tutti, dal 1 gennaio 2012, del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni. Viene così istituito un sistema flessibile per l'età di pensionamento, elevato a 62 anni per le donne con una fascia di uscita flessibile fino a 70 anni. Per gli uomini la fascia di flessibilità è fissata tra i 66 e i 70 anni di età.

 

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