Sentenza 10 - 26 febbraio 2015, n.19

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
9
Data Fonte: 
04/03/2015
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Patto di stabilità interno - Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010. - Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012), art. 32. - (T-150019)
Thesaurus: 
Amministrazione
Abstract: 

Con il presente atto si dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012), promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Trento. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26, della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, promosse dalla  Regione  autonoma  Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Dichiara inoltre: cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione siciliana; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 19, 22, 23, 24 e 25, della legge n. 183 del  2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta /Vallee d'Aoste; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 10, della legge n. 183  del  2011, promosse dalla Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  in riferimento al principio di leale collaborazione, agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50  della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  la Valle d'Aosta), in relazione alla normativa di attuazione di cui alla legge 26  novembre 1981, n. 690  (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta), nonchè in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione ed all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione); dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 10, 11 e 16 della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) ed al principio di leale collaborazione.