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L’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennit?? di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Con la circolare 62/2015 l'Inps fornisce chiarimenti sulla natura giuridica dell'istituto e sulla disciplina di riferimento.
L’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Con la circolare 62/2015 l'Inps fornisce chiarimenti sulla natura giuridica dell'istituto e sulla disciplina di riferimento.



