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Visto l`Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi` come modificato dall`Art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l`Art. 125 della Costituzione, cosi` come modificato dall`Art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Visto in particolare l`Art. 32 della suddetta legge, che prevede l`approvazione, da parte della Giunta regionale, del regolamento di esecuzione che definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla legge medesima; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 04.08.2003 concernente "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all`Art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26, nonche` dei Dipartimenti di cui all`Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;
EMANA
il seguente Regolamento:
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
CAPO I
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INTEGRATO
TITOLO III
CAPO I
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
CARATTERISTICHE GENERALI
Art. 8 - Classificazione dei servizi
1.
I servizi educativi per la prima infanzia di cui all`articolo 4 della l. r. 32/2002 sono classificati in:
Art. 9 - Caratteristiche e destinazioni degli edifici
1.
I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a cio` esclusivamente destinati e nei quali la parte interna della struttura e` separata da quella esterna.
2.
Nel caso in cui l`edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso e` assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.
3.
I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell`edificio, i casi in cui talune funzioni di quest`ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.
Art. 10 - Caratteristiche generali di qualita` dei servizi
1.
Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia e` assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.
2.
I servizi educativi per la prima infanzia si svolgono sulla base di un progetto educativo elaborato e aggiornato dagli educatori, alla cui attuazione contribuiscono anche gli operatori ausiliari.
3.
E` assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonche` mediante la previsione di verifiche e valutazioni delle attivita` del servizio.
4.
I comuni curano il coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia.
5.
Le strutture preposte al coordinamento pedagogico e organizzativo di cui al comma 4 promuovono l`elaborazione e la verifica del progetto educativo e organizzativo dei vari servizi, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunita` educative offerte ai bambini e alle famiglie.
6.
La disciplina delle ammissioni ai servizi educativi pubblici definisce, tra l`altro, criteri per favorire l`accesso ai servizi di bambini disabili o il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale o economico.
Art. 11 - Titoli per l`esercizio della funzione di educatore
1.
Per l`esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia e` necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
Art. 12 - Requisiti di onorabilita` del personale
1.
Costituisce requisito per l`esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
NIDO D`INFANZIA
Art. 13 - Caratteristiche funzionali generali
1.
Il nido di infanzia e` servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed e` rivolto ai bambini in eta` compresa fra tre mesi e tre anni.
2.
Il nido d`infanzia consente l`affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.
3.
Nel nido d`infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili e` assicurata la presenza di personale idoneo.
Art. 14 - Standard di base e funzionalita` degli spazi
1.
Gli spazi interni del nido d`infanzia sono costituiti da:
2.
In caso di nido d`infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se cio` consente la preparazione di uno specifico menu` giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b) per i bambini fino al primo anno di eta`.
3.
Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
4.
Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l`impegno non occasionale dei bambini in attivita` di piccolo gruppo.
5.
Gli spazi riservati al personale del nido d`infanzia e ai genitori consistono in:
6.
La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non e` inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all`interno della struttura, di cui al comma 3.
7.
I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 6 per le strutture ubicate all`interno della zona A del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita` edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita` collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell`articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e all`interno di zone ad elevata densita` abitativa, individuate dai comuni stessi.
8.
Fermo restando quanto previsto dal comma 7, i comuni, ove accertino la mancanza o l`insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, possono autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilita` di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all`utilizzo.
Art. 15 - Ricettivita` e dimensionamento
1.
La ricettivita` minima e massima del nido d`infanzia e` compresa fra diciannove e cinquanta bambini frequentanti.
2.
La ricettivita` di cui al comma 1 e` calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza, rilevata nel territorio del comune in cui e` ubicato il servizio; in assenza di tali dati, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell`ultimo consuntivo di gestione disponibile.
3.
In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettivita` del nido d`infanzia e` compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati ai sensi del comma 2.
4.
Il nido d`infanzia di cui al comma 3 puo` essere aggregato ad altri servizi educativi per l`infanzia gia` operanti.
5.
Il nido d`infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.
6.
Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 5 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni:
7.
Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali.
8.
La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non e` inferiore a 8 metri quadrati.
Art. 16 - Metodologie e moduli operativi per la qualita` dei servizi
1.
Il periodo di apertura annuale del nido d`infanzia non e` inferiore a quarantadue settimane, con attivita` per almeno cinque giorni alla settimana.
2.
I comuni definiscono l`orario di apertura e di chiusura del nido d`infanzia tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio.
3.
L`orario di apertura del nido d`infanzia e` compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:
4.
La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non e` inferiore a un educatore ogni sei bambini, calcolati ai sensi dell`articolo 15, comma 2.
5.
Nel nido d`infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di eta` non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non e` inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell`articolo 15, comma 2.
CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI
Art. 17 - Caratteristiche funzionali generali
1.
Il centro dei bambini e dei genitori e` servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in eta` compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilita`.
2.
Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore.
3.
I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilita` con gli educatori.
Art. 18 - Standard di base e funzionalita` degli spazi
1.
Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:
2.
Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
3.
Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l`attivita` di piccolo gruppo.
4.
Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in:
5.
La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non e` inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all`interno della struttura, di cui al comma 2.
6.
I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all`interno della zona A del d.m. 1444/1968 e di zone ad elevata densita` abitativa, individuate dai comuni stessi.
7.
Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l`insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, puo` autorizzare il funzionamento dei servizio stesso se sussiste la disponibilita` di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all`utilizzo.
Art. 19 - Ricettivita` e dimensionamento
1.
Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente e` cinquanta.
2.
Il centro dei bambini e dei genitori possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell`articolo 15, comma 2.
3.
Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attivita` di gioco e quelli riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori, di cui all`articolo 18, comma 4, lettera a).
4.
La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non e` inferiore a 8 metri quadrati.
5.
Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.
Art. 20 - Metodologie e moduli operativi per la qualita` dei servizi
1.
L`orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori e` compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.
2.
La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non e` inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell`articolo 15, comma 2.
3.
Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di eta` non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non e` inferiore a un educatore ogni dodici bambini, calcolati ai sensi dell`articolo 15, comma 2.
4.
Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attivita` di gioco, la presenza degli educatori puo` essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini, calcolati ai sensi dell`articolo 15, comma 2.
CENTRO GIOCO EDUCATIVO
Art. 21 - Caratteristiche funzionali generali
1.
Il centro gioco educativo e` servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in eta` compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilita`.
2.
Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori.
3.
Il centro e` privo di servizio di mensa e non vi si effettua il riposo pomeridiano.
Art. 22 - Standard di base e funzionalita` degli spazi
1.
Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da:
2.
Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
3.
Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l`impegno dei bambini in attivita` di piccolo gruppo.
4.
Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in:
5.
La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non e` inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all`interno della struttura, di cui al comma 2.
6.
I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all`interno della zona A del d. m. 1444/1968 e di zone ad elevata densita` abitativa, individuate dai comuni stessi.
7.
Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l`insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, puo` autorizzare il funzionamento dei servizio stesso se sussiste la disponibilita` di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all`utilizzo.
Art. 23 - Ricettivita` e dimensionamento
1.
Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente e` cinquanta.
2.
Il centro gioco educativo possiede una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell`articolo 15, comma 2.
3.
Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attivita` di gioco.
4.
La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non e` inferiore a 8 metri quadrati.
5.
Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.
Art. 24 - Metodologie e moduli operativi per la qualita` dei servizi
1.
L`orario di apertura del centro gioco educativo e` compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.
2.
La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non e` inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell`articolo 15, comma 2.
SERVIZI DOMICILIARI
Art. 25 - Servizio di educatore presso l`abitazione della famiglia
1.
I comuni che promuovono il servizio di educatore presso l`abitazione della famiglia, organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti a educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12, al fine di assicurare la qualita` del servizio stesso.
2.
Qualora i comuni organizzino i corsi di cui al comma 1, integra i medesimi con un tirocinio minimo di centocinquanta ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l`infanzia.
3.
Al fine di rendere piu` consapevole la scelta, da parte delle famiglie, di educatori disponibili a svolgere servizio presso l`abitazione delle stesse, i comuni pubblicizzano nei modi piu` opportuni l`elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi di cui al presente articolo.
4.
Al servizio di educatore presso l`abitazione della famiglia non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II del presente titolo.
Art. 26 - Servizio educativo presso l`abitazione dell`educatore
1.
Il servizio educativo presso l`abitazione dell`educatore e` svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12, che lo effettuano presso la propria o altra abitazione di cui abbiano disponibilita`.
2.
Il servizio e` rivolto ad un numero massimo di cinque bambini in eta` compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilita` e continuativita`.
3.
Lo spazio minimo disponibile per i bambini all`interno dell`abitazione di cui al comma 1, escluse le zone di servizio, non e` inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque non e` complessivamente inferiore a 10 metri quadrati.
4.
I comuni, verificata la conformita` del servizio ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonche` ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, pubblicizzano nei modi piu` opportuni l`elenco degli educatori che svolgono il servizio di cui al presente articolo.
5.
Al servizio di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel capo II del presente titolo.
CAPO II
REGIME DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
Art. 27 - Requisiti per l`autorizzazione al funzionamento
1.
I servizi educativi per la prima infanzia per i quali e` richiesta l`autorizzazione possiedono i requisiti tecnico- strutturali e di qualita` previsti al capo I del presente titolo.
2.
Costituisce altresi` condizione per l`autorizzazione l`applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative nel settore.
3.
I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni non sono soggetti ad autorizzazione.
Art. 28 - Procedimento di autorizzazione
1.
L`autorizzazione all`istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia da parte di soggetti pubblici e privati e` rilasciata, su domanda di questi ultimi, dal comune nel cui territorio e` ubicato il servizio interessato.
2.
I comuni disciplinano il periodo di validita` dell`autorizzazione, i procedimenti di rilascio, di rinnovo, di controllo e di accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza.
Art. 29 - Obblighi informativi relativi ad autorizzazione e accreditamento
1.
I comuni acquisiscono dal soggetto che richiede l`autorizzazione all`istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, i dati comprovanti il possesso dei requisiti di cui all`articolo 27 e li trasmettono al sistema informativo regionale.
2.
I comuni trasmettono altresi` al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i seguenti dati di consuntivo relativi ai servizi educativi comunali e a quelli autorizzati, riferiti al 31 dicembre dell`anno precedente:
3.
I comuni trasmettono altresi` al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati e le informazioni relativi ai soggetti accreditati di cui all`articolo 30.
ACCREDITAMENTO
Art. 30 - Requisiti per l`accreditamento
1.
I servizi educativi per l`infanzia per i quali e` richiesto l`accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l`autorizzazione al funzionamento.
2.
I soggetti richiedenti l`accreditamento assicurano altresi`:
3.
Fermo restando quanto previsto dall`articolo 27, comma 3, i servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.
Art. 31 - Disciplina dell`accreditamento
1.
L`accreditamento dei soggetti pubblici e privati e` rilasciato, su domanda dei medesimi, dal comune nel cui territorio e` ubicato il servizio interessato.
2.
I comuni disciplinano:
ADEGUAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI
Art. 32 - Adeguamento dei servizi educativi comunali
1.
I servizi educativi per l`infanzia comunali, operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l`accreditamento dall`articolo 30, si adeguano entro due anni a tali requisiti.
Art. 33 - Adeguamento dei servizi educativi privati e pubblici non comunali
1.
I servizi educativi per l`infanzia privati e pubblici non comunali, operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l`autorizzazione dall`articolo 27, possono essere provvisoriamente autorizzati al funzionamento, previa definizione, da parte dei comuni, degli adempimenti necessari per l`adeguamento.
2.
L`adeguamento di cui al comma 1 e` realizzato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 34 - Deroghe
1.
I comuni, in relazione ai servizi educativi per l`infanzia operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono prevedere una riduzione massima del 20 per cento degli standard dimensionali previsti dal regolamento stesso nel caso in cui la struttura presso la quale si svolge il servizio non risulti, per condizioni oggettive, adeguabile agli standard suddetti.
2.
La deroga puo` essere concessa per un periodo non superiore a tre anni.
TITOLO IV
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DELLE RETI LOCALI DEI SOGGETTI EDUCATIVI
TITOLO V
CAPO I
SOGGETTI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
TITOLO VI
CAPO I
INTERVENTI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO
CAPO II
INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL`APPRENDISTATO
TITOLO VII
CAPO I
COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI FRA LA REGIONE E LE UNIVERSITA`
CAPO II
AZIENDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 53 - Aziende per il diritto allo studio universitario
1.
Le aziende per il diritto allo studio universitario, di seguito denominate aziende, con sede amministrativa nei comuni sedi delle Universita` di Firenze, Pisa e Siena, hanno il compito di realizzare, in collaborazione con le universita` e gli enti locali, gli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della l. r. 32/2002.
Art. 54 - Competenze delle aziende
1.
L`Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze e` competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:
2.
L`Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa e` competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti :
3.
L`Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena e` competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:
Art. 55 - Consiglio di amministrazione
1.
Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita` ed emana le direttive generali per l`azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2.
Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
3.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell`azienda che firma i relativi verbali.
Art. 56 - Il Presidente
1.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell`azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
2.
Per l`esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.
Art. 57 - Il Collegio dei revisori
1.
Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall`azienda ai fini del controllo di legittimita` contabile ed amministrativa.
2.
Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro sette giorni dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro quattordici giorni dalla ricezione. Le osservazioni del Collegio sono inviate, entro sette giorni, all`organo che ha approvato l`atto.
3.
Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l`esecutivita` degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro quindici giorni dalla loro ricezione, dell`organo che ha approvato l`atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell`atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L`atto confermato non e` oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori.
4.
Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull`andamento dell`attivita` di controllo cosi` come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.
Art. 58 - Il direttore
1.
Il direttore svolge le seguenti funzioni
2.
Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, e` nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all`articolo 60.
3.
L`incarico di direttore e` attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.
4.
Il trattamento economico del direttore e` determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.
5.
L`incarico di direttore e` revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge e per gravi inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attivita` o alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione.
Art. 59 - Indennita`
1.
La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, la misura delle indennita` di carica ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi delle aziende.
Art. 60 - Regolamento organizzativo
1.
Il regolamento organizzativo delle aziende, di cui all`articolo 10, comma 3 della l. r. 32/2002, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), disciplina:
Art. 61 - Bilancio previsionale ed economico
1.
Il Consiglio di amministrazione dell`azienda adotta il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio in conformita` alle direttive emanate dalla Giunta regionale.
2.
Il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che li propone al Consiglio regionale per l`approvazione.
Art. 62 - Utilizzo di beni di altri enti
1.
L`utilizzo di beni messi a disposizione dall`universita` o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle aziende e` regolato da apposita convenzione tra l`ente interessato e l`azienda.
CARTA DEI SERVIZI E CONTROLLO DEGLI UTENTI
Art. 63 - Principi della carta dei servizi
1.
La carta dei servizi e` adottata sulla base dei seguenti principi:
Art. 64 - Procedura di reclamo degli utenti dei servizi
1.
I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati alle aziende nelle forme stabilite dalla medesime carta.
2.
La carta dei servizi stabilisce modalita` e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.
Art. 65 - Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti
1.
Le aziende effettuano periodicamente rilevazioni sulle attivita` svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi.
2.
Le aziende rendono pubblici i risultati delle rilevazioni di cui al comma 1.
3.
Le aziende costituiscono commissioni di utenti per il controllo sulla qualita` dei servizi e delle attivita` e ne disciplinano le modalita` di funzionamento.
TITOLO VIII
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
CAPO II
ACCREDITAMENTO
CAPO III
ATTIVITA` FORMATIVE
DISCIPLINA GENERALE
Art. 77 - Modalita` di svolgimento delle attivita` formative
1.
Le attivita` formative possono essere realizzate con le seguenti modalita`:
2.
Le attivita` di cui al comma 1 possono essere svolte con metodologie in presenza dell`utente o a distanza, o alternando entrambe le metodologie.
3.
Le attivita` formative di cui al comma 1, lettera a) prevedono lo svolgimento di stage, o tirocini, o attivita` pratiche guidate, in misura non inferiore al 30 per cento della durata complessiva.
4.
Le attivita` formative rivolte ad occupati possono non prevedere lo svolgimento delle attivita` di cui al comma 3.
Art. 78 - Interventi formativi
1.
Gli interventi formativi si distinguono in:
2.
Per ciascuna delle qualifiche o specializzazioni di cui al comma 1, lettera a), sulla base della struttura del percorso ad essa finalizzato, come definito dall`articolo 80, e` garantita la corrispondenza alla struttura europea dei livelli di formazione.
Art. 79 - Finanziamenti a domanda individuale
1.
I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attivita` di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo.
Art. 80 - Percorsi formativi e crediti
1.
I percorsi formativi che conducono al conseguimento di certificazioni si compongono di attivita` formative riferite ad ambiti di conoscenze e competenze.
2.
Ciascuna attivita` formativa si struttura in unita` formative cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unita` rispetto alle competenze che compongono il profilo.
3.
Un percorso formativo e` concluso quando i frequentanti hanno acquisito il corrispondente numero di crediti previsti nel repertorio regionale di cui all`articolo 66.
4.
I percorsi formativi possono essere ridotti per coloro che sono in possesso di certificazioni attestanti:
5.
La certificazione dei crediti e` rilasciata secondo quanto disposto dagli articoli 81 e 86.
Art. 81 - Conclusione delle attivita` formative
1.
Nell`ambito di ogni percorso formativo, realizzato con le modalita` di cui all`articolo 77, e` previsto il rilascio di:
2.
L`attestazione di cui al comma 1, lettera a) e` rilasciata dall`organismo attuatore dell`intervento su richiesta dell`interessato qualora quest`ultimo non completi l`intero percorso, o al termine di interventi non finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o specializzazione.
3.
La qualifica professionale o specializzazione di cui al comma 1, lettera b) e` rilasciata dall`amministrazione competente, previo espletamento di un esame finale, davanti a una commissione costituita secondo le disposizioni dell`articolo 82.
4.
Le certificazioni di cui al comma 1 prevedono la descrizione delle competenze acquisite, sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal dirigente della struttura regionale competente.
Art. 82 - Criteri di composizione della commissione d`esame
1.
La commissione d`esame e` nominata dall`amministrazione che rilascia la qualifica professionale o specializzazione ed e` composta da:
2.
Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della commissione nomina i relativi supplenti.
3.
La commissione e` regolarmente costituita in presenza di quattro membri, fra cui il presidente.
4.
In caso di parita`, il voto del presidente vale doppio.
5.
Fino alla realizzazione del sistema regionale di certificazione delle competenze degli operatori, i due esperti esterni di cui al comma 1, lettera c) sono individuati rispettivamente dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori, rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della l. r. 32/2002. In ogni caso e` assicurata la rotazione fra le diverse associazioni, avuto riguardo al settore economico cui la qualifica o specializzazione fa riferimento.
Art. 83 - Modalita` di lavoro della commissione d`esame
1.
La commissione di cui all`articolo 82 raccoglie le informazioni sulle singole prove intermedie e i relativi esiti, e procede alla certificazione finale del percorso svolto secondo quanto previsto dall`articolo 81, comma 1, lettera b).
2.
La commissione procede altresi` a un esame alla presenza del candidato, comprendente comunque una prova orale.
3.
Il verbale dei lavori della commissione e` redatto sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal dirigente della struttura regionale competente.
Art. 84 - Indennita` per i componenti della commissione d`esame
1.
Ai componenti della commissione di cui all`articolo 82 compete un`indennita` determinata dall`amministrazione competente sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2.
Gli oneri finanziari connessi all`attivita` della commissione sono sostenuti dall`organismo attuatore dell`intervento formativo.
Art. 85 - Moduli professionalizzanti
1.
Il rilascio delle qualifiche professionali o delle specializzazioni al termine di percorsi formativi svolti nell`ambito di corsi di laurea avviene a seguito di verifica amministrativa del regolare svolgimento del percorso e del superamento di tutte le prove di verifica intermedie.
2.
La verifica di cui al comma 1 e` effettuata da una commissione costituita presso l`universita` attuatrice dell`intervento, composta da due membri designati dall`universita` e due membri designati dalla Regione.
3.
La commissione, sulla base della verifica di cui al comma 1, attesta il conseguimento della qualifica professionale o della specializzazione.
Art. 86 - Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale
1.
I soggetti che hanno realizzato percorsi di autoformazione o di tipo informale, o che hanno realizzato in periodi diversi singole unita` formative come definite dall`articolo 80, comma 2, possono presentare ai centri per l`impiego domanda per il riconoscimento della qualifica o specializzazione.
2.
La domanda di cui al comma 1 e` corredata da autocertificazione dei percorsi svolti
3.
Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 l`amministrazione competente nomina una commissione composta da:
4.
La commissione, previo espletamento di un esame, comprendente comunque una prova orale, attesta il conseguimento da parte del soggetto delle competenze necessarie all`ottenimento della qualifica o specializzazione e ne fornisce la descrizione.
COMITATO REGIONALE PER L`ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
Art. 87 - Istituzione del Comitato regionale per l`istruzione e formazione tecnica superiore
1.
E` istituito il Comitato regionale per l`istruzione e formazione tecnica superiore.
2.
Il Comitato e` nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per il periodo della legislatura regionale ed e` costituito dai seguenti membri:
3.
Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato gli enti di appartenenza dei soggetti di cui al comma 2 comunicano alla struttura regionale competente la designazione dei propri rappresentanti all`interno del Comitato.
Art. 88 - Funzioni del Comitato regionale
1.
Il Comitato regionale ha funzioni propositive e consultive in ordine al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).
2.
Il Comitato regionale si esprime, in particolare, riguardo a:
CAPO IV
PROCEDURE DI MONITORAGGIO E VERIFICA
CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Art. 89 - Autocertificazione delle spese sostenute
1.
Gli organismi attuatori degli interventi di cui all`articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l. r. 32/2002 trasmettono all`amministrazione l`autocertificazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze e con le modalita` indicate dalla Giunta regionale.
2.
Le spese effettivamente sostenute corrispondono a pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
Art. 90 - Verifica dei rendiconti
1.
Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e del pagamento dell`eventuale saldo l`organismo attuatore presenta il rendiconto finale.
2.
L`amministrazione competente effettua la verifica dei rendiconti di spesa.
2.
Al fine del positivo esito della verifica e` necessario che le spese:
Art. 91 - Bilancio consuntivo
1.
Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell`esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.
Art. 92 - Ammissibilita` e finanziabilita` delle spese
1.
I criteri di ammissibilita` e finanziabilita` delle spese sono determinati dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti principi:
Art. 93 - Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attivita` di formazione
1.
Il finanziamento attribuito a un organismo formativo per lo svolgimento di attivita` di formazione e` revocato nei seguenti casi:
2.
L`amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all`organismo attuatore.
3.
Entro cinque giorni dalla comunicazione l`organismo formativo oppone per iscritto le proprie controdeduzioni
4.
Nel caso in cui l`organismo formativo non opponga le proprie controdeduzioni nel termine di cui al comma 3, o queste non siano accolte, l`amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l`ulteriore risarcimento dei danni.
SISTEMA DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICA
Art. 94 - Monitoraggio degli interventi
1.
La Regione e le province, nell`ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l`elaborazione e l`analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
2.
Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste.
3.
La struttura regionale competente trasmette annualmente alla Giunta regionale, entro i sei mesi successivi all`anno di riferimento, i dati risultanti dall`attivita` di monitoraggio di cui al comma 1, per le determinazioni di competenza.
Art. 95 - Verifiche degli interventi
1.
Tutti gli interventi di formazione professionale sono sottoposti a un sistema di verifiche secondo quanto disposto dalle determinazioni regionali adottate in attuazione del regolamento (CE) n. 438 della Commissione, del 2 marzo 2001, relativo a modalita` di applicazione del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell`ambito dei fondi strutturali.
TITOLO IX
CAPO I
ORGANISMI ISTITUZIONALI
COMMISSIONE REGIONALE PERMANENTE TRIPARTITA
Art. 96 - Composizione della Commissione regionale permanente tripartita
1.
La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all`articolo 23 della l. r. 32/2002, e` composta da:
2.
Per la trattazione degli argomenti previsti dall`articolo 23, comma 4 della l. r. 32/2002, la Commissione e` integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili piu` rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.
Art. 97 - Nomina e durata in carica
1.
La Commissione regionale permanente tripartita e` nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.
2.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione puo` essere nominata in presenza della meta` delle designazioni previste.
3.
La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 98 - Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentativita` delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
1.
I sei componenti della Commissione regionale permanente tripartita designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambiti economici:
Art. 99 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentativita` delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
1.
Il grado di rappresentativita` di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro e` definito dal maggior numero di imprese iscritte all`organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall`articolo 98.
2.
All`organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico e` attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.
3.
Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro, anche se presente in piu` ambiti economici indicati dall`articolo 98, non puo` essere attribuito piu` di un componente effettivo e relativo supplente.
Art. 100 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentativita` delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1.
Il grado di rappresentativita` di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all`articolo 98, e` definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.
2.
Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e` attribuito con i seguenti criteri:
Art. 101 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentativita` delle associazioni dei disabili
1.
Il grado di rappresentativita` di ciascuna associazione dei disabili e` definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.
2.
La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell`attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili piu` rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.
Art. 102 - Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili
1.
Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, da` avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Art. 103 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
1.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell`avviso di cui all`articolo 102 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
Art. 104 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell`avviso di cui all`articolo 102, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
Art. 105 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili
1.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell`avviso di cui all`articolo 102, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
Art. 106 - Determinazione della maggiore rappresentativita` delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
1.
Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all`articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:
Art. 107 - Determinazione della maggiore rappresentativita` delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1.
Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all`articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:
Art. 108 - Determinazione della maggiore rappresentativita` delle associazioni dei disabili
1.
Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all`articolo 105, il dirigente della struttura regionale competente:
Art. 109 - Modalita` di designazione dei componenti effettivi e supplenti
1.
Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l`inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all`articolo 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita` sociale), da ultimo modificato dalla legge 13 dicembre 1999, n.475.
COMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 110 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale
1.
Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all`articolo 24 della l. r. 32/2002, e` composto da:
Art. 111 - Nomina e durata in carica
1.
Il Comitato di coordinamento istituzionale e` nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui all`articolo 110, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.
2.
Qualora sia decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato puo` essere nominato in presenza della meta` delle designazioni previste dall`articolo 110.
3.
Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
COMITATO REGIONALE PER IL FONDO PER L`OCCUPAZIONE DEI DISABILI
Art. 112 - Composizione del Comitato regionale per il Fondo per l`occupazione dei disabili
1.
Il Comitato regionale per il Fondo per l`occupazione dei disabili, di cui all`articolo 27 della l. r. 32/2002, e` costituito da:
Art. 113 - Nomina e durata in carica
1.
Il Comitato regionale per il fondo per l`occupazione dei disabili e` nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonche` dell`URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.
2.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato puo` essere nominato in presenza della meta` delle designazioni previste dall`articolo 112.
3.
Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 114 - Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentativita` della organizzazione sindacale dei datori di lavoro
1.
L`organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all`articolo 112, comma 1, lettera b), e` individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con piu` di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
2.
L`individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l`occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all`articolo 102 e all`articolo 103.
3.
Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all`articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:
Art. 115 - Criteri e procedura per l`individuazione e la determinazione della rappresentativita` dell`organizzazione sindacale dei lavoratori
1.
L`organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all`articolo 112, comma 1, lettera c), e` individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.
2.
L`individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l`occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all`articolo 102 ed all`articolo 104.
3.
Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all`articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:
Art. 116 - Criteri e procedura per l`individuazione e la determinazione della rappresentativita` dell`associazione dei disabili
1.
L`associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all`articolo 112, comma 1, lettera c), e` individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.
2.
L`individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l`occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all`articolo 102 ed all`articolo 105.
3.
Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all`articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 117 - Norma transitoria
1.
In sede di prima applicazione i procedimenti per la nomina dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita, del Comitato regionale per il Fondo per l`occupazione dei disabili e del Comitato di coordinamento istituzionale, sono avviati entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del presente regolamento.
2.
La Commissione regionale permanente tripartita, il Comitato di coordinamento istituzionale e il Comitato regionale per il Fondo per l`occupazione dei disabili, nominati ai sensi della legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l`impiego), rimangono in carica fino alla data di nomina degli organismi di cui al comma 1.
CAPO II
SERVIZI PER L`IMPIEGO