Tu sei qui
Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015, agli articoli 48-50, ridefinisce il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, prevedendo all’articolo 55, comma 1, lett. d), tra l’altro, l’abrogazione della previgente normativa di cui agli articoli 70 -73 del Decreto legislativo n. 276 del 2003. L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, comma 2, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.” La circolare conferma altresì la compatibilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola, con la CIG e con l'indennità di mobilità nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso. Per quanto riguarda la CIG le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. In caso di lavoro accessorio per i compensi che superano il limite di 3.000 euro e fino a 7.000 euro per anno civile la NASpI è ridotta all’80%. Il beneficiario è chiamato a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante da tale attività.