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Il presente decreto legislativo contiene disposizioni per il riordino della disciplina sui contratti di lavoro in continuità con il sentiero tracciato dalla riforma "Formero". Si conferma la fine delle collaborazioni a progetto (ad eccezione di quelle in corso, fino ad esaurimento) e si ribadisce quale forma contrattuale comune il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A partire dal 1° gennaio 2016 la disciplina di tale forma contrattuale si applicherà anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (art. 2). Restano valide le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, ovvero quelle prestate nell'esercizio di professioni con iscrizione all'albo e poche altre. Il contratto di lavoro a tempo determinato rimane sostanzialmente invariato. Le novità riguardano il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, il contratto a chiamata, il lavoro accessorio, l'apprendistato e il part-time. Per il lavoro accessorio (art. 48) il tetto dell'importo per il lavoratore viene elevato a 7.000 euro annui. Per il committente c'è l'obbligo della tracciabilità telematica del voucher, nonchè quello della comunicazione preventiva sull'uso che ne vorrà fare indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione. Per quanto riguarda l'apprendistato (artt. 41-47) le modifiche apportate alla disciplina sono orientate alla realizzazzione di quel sistema duale scuola-lavoro, in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente del livello secondario di istruzione e formazione (scuole superiori e formazione professionale) e del livello terziario (FTS e università), potrà avvenire anche attraverso l'apprendimento presso l'impresa. Per il part-time (artt. 4-12) il decreto definisce limiti e modalità con cui, in assenza di previsioni del contratto collettivo, il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% dell'orario di lavoro settimanale e ricorrere altresì a clausole elastiche o flessibili con diritto del lavoratore ad una maggiorazione retributiva pari al 15% per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento. Viene inoltre prevista la possibilità per il lavoratore, di richiedere il part-time in alternativa alla fruizione del congedo parentale o in caso di necessità di cura per malattie gravi. La disciplina delle mansioni (art. 3) prevede che il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, purchè rientranti nella medesima categoria e non più soltanto a mansioni equivalenti, a mansioni cioè che implicano l'utilizzo della medesima professionalità. In caso di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale le mansioni possono essere modificate fino a un livello senza modificare il trattamento economico del lavoratore, ad eccezione ai trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro. Viene inoltre prevista la possibilità di stipulare accordi individuali in "sede protetta" che possono prevedere la modifica del livello di inquadramento e della retribuzione nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, dell'acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.