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Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl. Ordinario n. 53, ha abrogato l’ articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La circolare in oggetto fornisce un primo chiarimento in merito agli aspetti applicativi connessi all’ indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi; tutela questa prevista in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015. Il Ministero del Lavoro, prendendo atto che dal 24 settembre 2015 è venuta meno la base giuridica per l’accesso alla misura sperimentale prevista dal comma 17 dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, riconosce la possibilita di prendere in considerazione, nei limiti delle risorse disponibili, le situazioni per le quali entro questa data si siano perfezionati i requisiti per l’ammissione al trattamento in questione: entro la data del 23 settembre 2015 è necessario che sia stato stipulato l’accordo con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre 2015.
Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl. Ordinario n. 53, ha abrogato l’ articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La circolare in oggetto fornisce un primo chiarimento in merito agli aspetti applicativi connessi all’ indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi; tutela questa prevista in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015. Il Ministero del Lavoro, prendendo atto che dal 24 settembre 2015 è venuta meno la base giuridica per l’accesso alla misura sperimentale prevista dal comma 17 dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, riconosce la possibilita di prendere in considerazione, nei limiti delle risorse disponibili, le situazioni per le quali entro questa data si siano perfezionati i requisiti per l’ammissione al trattamento in questione: entro la data del 23 settembre 2015 è necessario che sia stato stipulato l’accordo con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre 2015.