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La presente legge detta i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le Regioni e le Province Autonome devono attenersi, nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le Amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti. Ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti. Sono considerate associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Si evince, tra l’altro, che l’articolo 12, lettere d) e f) della legge costituisce uno dei principali strumenti attraverso i quali si realizza il sostengo: delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale; di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli Enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all’articolo 7 della medesima legge 383/2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.