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La Riforma del Terzo Settore ha la finalità precipua di riordinare in un unico testo, semplificato e più trasparente, la normativa finora vigente in materia di associazionismo, volontariato, impresa sociale, cooperative e servizio civile universale. Trattandosi di una legge delega, il presente provvedimento definisce i principi fondamentali attorno ai quali dovranno articolarsi i successivi decreti delegati Detti principi riguardano il riconoscimento del più ampio diritto di associazione, la promozione dell’iniziativa economica privata il cui svolgimento può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali,la garanzia della autonomia statutaria degli enti, la semplificazione della normativa vigente. Sono soggetti del Terzo Settore gli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi. Non ne fanno parte, invece, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche . La legge delega istituisce il servizio civile universale non obbligatorio per giovani tra i 18 e i 24. anni, con una programmazione triennale del contingente di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, che possono partecipare al bando pubblico. Si prevede il superamento degli Osservatori nazionali per il volontariato e si istituisce il Consiglio nazionale del Terzo Settore quale organismo di consultazione degli enti, la cui composizione dovrà valorizzare, tra l'altro, le reti associative del secondo livello.