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Con la presente legge viene istituito il servizio civile nazionale finalizzato a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi e attività non militari; a favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; a contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti e amministrazioni operanti all'estero. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.