Sentenza 6 luglio - 3 ottobre 2016, n. 214

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
40
Data Fonte: 
05/10/2016
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Abrogazione dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 165/2001 con il quale era stata istituita, previa mediazione della contrattazione collettiva, l'area della vicedirigenza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 5, comma 13. - (T-160214)
Thesaurus: 
Lavoro
Abstract: 

Con il presente atto si dichiarano non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la  salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, con l'ordinanza indicata in epigrafe.