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Con il presente Accordo Governo, Regioni e Province Autonome hanno approvato le linee guida in materia di tirocini in attuazione del'art. 1, commi 34-36 della legge di riforma del mercato del lavoro, al fine di fornire uno standard minimo di riferimento e uniformare così la qualità e le possibilità di accesso all'istituto su tutto il territorio nazionale a prescindere dalle specificità dei contesti regionali. Le linee guida definiscono in tal senso il quadro di riferimento nazionale intervenendo in maniera significativa sugli aspetti qualificanti del tirocinio quali la sua durata, l'indennità da corrispondere al tirocinante, il regime sanzionatorio in caso di abuso dello strumento o inadempienza da parte dei soggetti ospitanti. In base al presente Accordo ed entro sei mesi dalla sua approvazione le Regioni si sono impegnate a recepire nelle proprie normative i principi e gli standard minimi contenuti nelle linee guida.
Con il presente Accordo Governo, Regioni e Province Autonome hanno approvato le linee guida in materia di tirocini in attuazione del'art. 1, commi 34-36 della legge di riforma del mercato del lavoro, al fine di fornire uno standard minimo di riferimento e uniformare così la qualità e le possibilità di accesso all'istituto su tutto il territorio nazionale a prescindere dalle specificità dei contesti regionali. Le linee guida definiscono in tal senso il quadro di riferimento nazionale intervenendo in maniera significativa sugli aspetti qualificanti del tirocinio quali la sua durata, l'indennità da corrispondere al tirocinante, il regime sanzionatorio in caso di abuso dello strumento o inadempienza da parte dei soggetti ospitanti. In base al presente Accordo ed entro sei mesi dalla sua approvazione le Regioni si sono impegnate a recepire nelle proprie normative i principi e gli standard minimi contenuti nelle linee guida.