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Il presente Accordo aggiorna e sostituisce le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento approvate con il precedente Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013. In particolare, viene riformulato l'art. 2, comma 2, relativo alla durata del tirocinio, specificando nella versione aggiornata il limite minimo di durata, che viene fissato a due mesi; per quello svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, la durata minima è ridotta ad un mese. Gli aggiornamenti riguardano anche l'art. 14 per ciò che riguarda le attività di vigilanza e controllo e la disciplina sanzionatoria. Ai fini del corretto utilizzo dei tirocini le Regioni e le Province autonome possono stipulare appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati.