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Le disposizioni di cui al presente decreto, emanate a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria superiore di secondo grado con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale previsto all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione sociale dei soggetti sopramenzionati.