Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 aprile 2017

Ente: 
Presidente Consiglio dei Ministri
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
124
Data Fonte: 
30/05/2017
Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore di varie amministrazioni
Thesaurus: 
Occupazione
Contratti di lavoro
Abstract: 

Con il DPCM in oggetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza, per il quadriennio 2010-2013 le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ad assumere unità di personale a tempo indeterminato, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Inoltre, viene disposto, in base all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, possono procedere, per l'anno 2014 ad assunzioni di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2005, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.