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Con la presente circolare vengono fornite le prime istruzioni applicative relative all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017) che disciplinano l’APE SOCIALE, un’indennità riconosciuta fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia). Nella circolare n. 100 sono descritti in dettaglio i soggetti beneficiari, i requisiti e le condizioni per accedere al beneficio, le cause di esclusione e di incompatibilità. I soggetti beneficiari dovranno avere almeno 63 anni, essere in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
• stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
• assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
• essere lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta di accesso dell’APE sociale, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A del DPCM n. 88 del 2017. I sei anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell’allegato A) annesso al DPCM. Per tale categoria è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
Con la presente circolare vengono fornite le prime istruzioni applicative relative all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017) che disciplinano l’APE SOCIALE, un’indennità riconosciuta fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia). Nella circolare n. 100 sono descritti in dettaglio i soggetti beneficiari, i requisiti e le condizioni per accedere al beneficio, le cause di esclusione e di incompatibilità. I soggetti beneficiari dovranno avere almeno 63 anni, essere in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
• stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
• assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
• essere lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta di accesso dell’APE sociale, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A del DPCM n. 88 del 2017. I sei anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell’allegato A) annesso al DPCM. Per tale categoria è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.



