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Con l'approvazione del Codice del Terzo Settore si introduce una disciplina organica, sia civilistica che fiscale, per tutti gli enti del Terzo Settore. Sono definiti enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le reti associative, altri enti (le associazioni riconosciute e non,, fondazioni ed enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società). Ne sono escluse invece, le fondazioni bancarie, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e di datori di lavoro. Per gli enti religiosi il Codice si applicherà limitatamente alle attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'art. 5 definisce le attività di interesse generale ampliando i settori di attività in cui gli enti possono operare e prevede altresi, la nascita delle reti associative. Il Codice prevede l'istituzione e regolamentazione del nuovo Registro unico nazionale del Terzo Settore, che avrà sede presso il Ministero del lavoro, ma che sarà gestito e aggiornato a livello regionale.. E' prevista l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo Settore, organismo di consultazione degli enti con funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo. Viene istituito il Fondo per il finanziamento di progetti e attività degli enti associativi del Terzo Settore e sono previste delle agevolazioni sul piano fiscale: il "social bonus" (un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e soggetti ires in favore di enti che si impegnano al recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata) nonché i "titoli di solidarietà" emessi dagli istituti di credito e destinati a finanziare le attività degli enti del Terzo Settore. Detti titoli beneficiano del regime fiscale previsto per i titoli di Stato.