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Il nuovo CAD contiene norme programmatiche e di principio sulla diffusione della cultura digitale cui dovrà fare seguito la normativa secondaria (regolamenti, circolari, decreti ministeriali) per la sua puntuale attuazione. Le modifiche apportate al decreto legislativo n. 82/2005 sono volte a superare gli ostacoli che di fatto hanno impedito l’effettivo accesso degli utenti ai servizi della pubblica amministrazione in modalità digitale. L’obiettivo generale è orientato ad accelerare l’attuazione dei principi dettati dall’Agenda Digitale Europea. Altro scopo della riforma è l’armonizzazione del nostro ordinamento con le previsioni dettate dal Regolamento eIDAS n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio entrato in vigore il 17 settembre 2014 in materia di firme elettroniche. Relativamente all'ambito applicativo della riforma , all’art. 2 comma 2, è presente un rinvio alla definizione di pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001. Il Cad si applica dunque a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN, le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed il CONI. Si applica inoltre alle società a controllo pubblico come definite dal relativo decreto attuativo della riforma Madia. Una delle maggiori innovazioni del CAD è quella del “domicilio digitale”, definito come “mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti” regolati dal CAD. Viene reintrodotta la definizione di documento informatico quale “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.