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Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55-quinquies decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui non prevede un'ipotesi attenuata per i casi di minore gravità, per asserito contrasto con gli articoli 3 e 27 Costituzione, sospende il presente procedimento a carico di G. L., M. R. e V. R.. Inoltre dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinchè, ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 55-quinquies decreto legislativo n. 165/2001, nella parte indicata.



