Sentenza 8 novembre - 6 dicembre 2017, n. 251

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
50
Data Fonte: 
13/12/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Istruzione pubblica - Personale docente ed educativo delle scuole statali già assunto a tempo indeterminato - Esclusione dalla partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento dei docenti. - Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1, comma 110, ultimo periodo; decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107), art. 17, terzo comma, ultimo periodo. - (T-170251)
Thesaurus: 
Istruzione
Lavoro
Abstract: 

Con il presente atto si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2017.