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Il presente decreto individua, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami e la partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione, per l'accesso alla qualifica di dirigente. A norma dell’art. 2, sono ritenuti idonei all’accesso alla qualifica di dirigente i diplomi di specializzazione rilasciati da scuole istituite presso le università o dagli istituti universitari italiani o stranieri. I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione istituiti ai sensi della normativa vigente, devono avere durata almeno biennale, concludersi con un esame finale e devono prevedere che il rilascio del relativo diploma sia subordinato alla regolare frequenza del corso e al superamento delle prove finali d'esame.



