Tu sei qui
Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, i titoli valutabili nonché il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A norma dell’art.2, comma 1 sono valutabili le seguenti categorie di titoli: a) titoli di studio universitari ed altri titoli; b) abilitazioni professionali; c) titoli di carriera e di servizio; d) pubblicazioni scientifiche. Il Regolamento definisce pertanto il valore assegnabile a ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.



