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Il presente decreto definisce l'offerta di lavoro congrua ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015. La congruità dell’offerta, finalizzata al reinserimento lavorativo del percettore di Naspi deve tener conto dei seguenti principi: a) coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate; b) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; c) durata dello stato di disoccupazione. Inoltre, per i soggetti percettori di indennità di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 150 del 2015, si tiene conto anche dell'entità della retribuzione dell'offerta di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015. L’art. 5 del presente decreto individua i requisiti di congruità dell’offerta anche per ciò che concerne la tipologia contrattuale. Per definirsi congrua l’offerta di lavoro deve prevedere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi; deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro e deve prevedere una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015. L'offerta di lavoro contiene, al momento della sua presentazione, le seguenti informazioni minime:
a) la qualifica da ricoprire e le mansioni;
b) i requisiti richiesti;
c) il luogo e l'orario di lavoro;
d) la tipologia contrattuale;
e) la durata del contratto di lavoro;
f) la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.



