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La presente legge disciplina, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 97 della Costituzione ed in armonia con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il sistema organizzativo della giunta e quello del consiglio regionale, definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza, e detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa e al restante personale dipendente. Ai sensi della presente legge si intende per "decreto legislativo" il decreto legislativo n. 165/2001, per "giunta" la giunta regionale, per "consiglio" il consiglio regionale, per "organi di governo" il Presidente della giunta, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.