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Il Governo, al fine di fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e di contrastarla, ha ritenuto necessario e urgente l'emanazione di nuove disposizioni adottando adeguate e propozionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla sua diffusione, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle elencate nel comma 2 dell'articolo 1, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020. Il termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020) è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus. All'articolo 3 sono state definite misure urgenti di carattere regionale o infraregionale che danno il potere alle regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, di introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro comptenza senza incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza streategiche per l'economia nazionale. All'articolo 4 sono definite le sanzioni e i controlli. Il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1, comma 2, applicate con i provvedimenti previsti all'articolo 2, comma 1, ovvero dall'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Il presente decreto-legge abroga il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con le modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, a eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.