Veneto - Ordinanza 13 aprile 2020, n. 40

Regione: 
Veneto
Ente: 
Presidente Giunta Regionale
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
50
Data Fonte: 
13/04/2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Abstract: 

Con il presente atto sono confermate e comunque adottate le seguenti misure: è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21 febbraio 2020; è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali: nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva; negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m) e n) e al punto 2) relative al trasporto pubblico locale; le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due.

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