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Con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le seguenti ulteriori misure:
tutte le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, sociosanitarie e socio-assistenziali devono garantire il rispetto delle misure per la prevenzione e controllo dell’infezione da SARS -COV-2 e della patologia correlata (COVID -19) di cui all’Allegato A alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale. In particolare: il personale operante nelle strutture territoriali (residenziali e semiresidenziali) sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali deve svolgere la propria attività lavorativaesclusivamente all’interno di una singola struttura o, qualora la struttura sia dotata dipiù stabilimenti, esclusivamente all’interno del medesimo stabilimento; le strutture ospedaliere, territoriali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali devono dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo leindicazioni di cui all’Allegato A e garantire ai propri dipendenti specifici percorsiformativi sull’utilizzo degli stessi, anche utilizzando piattaforme FAD; le strutture territoriali sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, qualora non avessero completato il percorso formativo e/o acquisito una congrua dotazione di DPI, devono adottare misure idonee ad evitare gli spostamenti e i contatti sociali di tutto ilpersonale operante all’interno della struttura. A tal fine, laddove sussistano le condizioni autocertificate dal singolo dipendente, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, questi potrà fare ritorno al proprio domicilio, evitando ogni contatto lungo il percorso casa-lavoro-casa e con eventuali conviventi al proprio domicilio. Nel caso non siano garantite le sopra citate condizioni la direzione della struttura dovrà allestire spazi dedicati per il pernottamento del personale; tutte le strutture territoriali (residenziali e semiresidenziali) sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, devono garantire per tutto il personale il controllo quotidiano in entrata e in uscita della temperatura e che i dati siano annotati su un apposito registro, anche elettronico, da custodire nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati ecompatibilmente con la gestione dell’emergenza. In caso di temperatura >37,5 °C sidovrà provvedere alla misurazione della saturazione di ossigeno ed annotarne parimentii valori sul registro di cui sopra e attivare le misure di cui all’Allegato A.
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