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Con il presente Regolamento vengono definiti i livelli di garanzia basso, significativo ed elevato per i mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato e sono determinati facendo riferimento alle specifiche e alle procedure fissate nell'allegato. Le specifiche e le procedure fissate nell'allegato sono utilizzate per specificare il livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato determinando l'affidabilità e la qualità degli elementi. Gli elementi delle procedure e delle specifiche tecniche descrittivi nel presente allegato sono utilizzati per determinare in che modo sono applicati i criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014 per i mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica. Salvo indicazione contraria nella parte pertinente dell'allegato, ai fini della corrispondenza al livello di garanzia dichiarato devono essere soddisfatti tutti gli elementi elencati per lo specifico livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell'allegato di un regime di identificazione elettronica notificato.