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La Direttiva presa in esame stabilisce le regole con le quali uno Stato membro riconosce, per l’accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione - in particolare tramite l’elaborazione di documenti di interesse comune. Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva in oggetto entro il 20 ottobre 2007.