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La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per un regime periodico di controlli tecnici dei veicoli a motore utilizzati sulle strade pubbliche. All'articolo 2 della direttiva sono elencati i veicoli a cui si applicano le disposizioni della direttiva in oggetto e i veicoli che gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva, immatricolati nel loro territorio. Ciascuno Stato membro provvede affinché i veicoli immatricolati nel suo territorio siano sottoposti a un controllo periodico a norma della presente direttiva effettuato da centri di controllo autorizzati dallo Stato membro nel quale tali veicoli sono immatricolati. Inoltre, gli Stati membri assicurano che i controlli tecnici siano effettuati da ispettori che soddisfino i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all’allegato IV, parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli Stati membri possono introdurre requisiti supplementari specifici in materia di competenza e formazione.