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Il presente decreto individua le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche e le disposizioni si applicano ai veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 lm/h, appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 2 del medesimo decreto. I veicoli immatricolati nel territorio nazionale sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico effettuato nei centri di controllo esplicitati all'articolo 3, comma 1, lettera p). I controlli tecnici sono effettuati da ispettori del Ministero e dallo stesso abilitati, ovvero da ispettori autorizzati. Gli ispettori devono possedere i requisiti previsti all'articolo 3 del presente decreto.