Abruzzo - Delibera Giunta Regionale 3 giugno 2021, n. 337

Presa d'atto Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, FEDERFARMA e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 - Accordo attuativo regionale
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Politiche sanitarie
Abstract: 

La Giunta Regionale dell'Abruzzo delibera di prendere atto e recepire integralmente l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, FEDERFARMA e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini ANTI SARS-COV-2, nelle farmacie aperte al pubblico pubbliche e private (Allegato A, parte del presente atto) unitamente agli allegati parti integranti dell'Allegato A. In particolare l'Allegato 1 contiene il Modulo di adesione per la somministrazione in farmacia dei vaccini anti Sars Cov-2; l'allegato 2 contiene le misure di sicurezza per effettuare in farmacia il servizio di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2; l'allegato 3 contiene l'attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione; l'Allegato 4 contiene il modulo di consenso alla vaccinazione anti Covid-19 della popolazione generale. Nell'Allegato B si approva lo schema di Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti Covid-19 nelle farmacie aperte al pubblico. Si precisa che le attività di prenotazione ed esecuzione dei vaccini verranno eseguite dalle farmacie nei confronti della popolazione riconosciuta all'anagrafe vaccinale. Spetterà alle ASL locali l'onere della distribuzione delle dosi vaccinali alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, secondo le modalità definite dal Dipartimento di Sanità. Si precisa che la spesa derivante dall'attuazione dell'Accordo stimata in 600.000 Euro mensili trova capienza sulle risorse dedicate e trasferite alle Regioni ai sensi del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021. Si demanda ai Servizi del Dipartimento Sanità la competenza alla predisposizione degli atti contenenti ulteriori disposizioni necessarie all'applicazione del presente provvedimento; il presente atto è trasmesso agli Organi competenti.

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