Calabria - Ordinanza Presidente Regione 27 maggio 2020, n. 46

Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: disposizioni in materia di trasporto pubblico
Thesaurus: 
Sicurezza pubblica
Abstract: 

Il Presidente della Regione ordina per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure di prevenzione, igiene e comportamentali già fissate dalle vigenti Ordinanze regionali e dalla normativa nazionale, nel territorio regionale, nel territorio regionale sono adottate le seguenti misure;

1. Sono garantiti i trasporti:

a) verso strutture o centri sanitari e ospedali;

b) per il pendolarismo lavorativo nelle fasce di punta;

c) per l'accesso ai capoluoghi di provincia per fruire dei servizi istituzionali essenziali;

d) per l'accesso agli insediamenti produttivi per le attività economiche in attività;

e) per i servizi necessari a raggiungere gli esercizi autorizzati alla vendita di derrate alimentari e beni di prima necessità; 

nonchè le interconnessioni per l'accesso alle stazioni ferroviarie ed autostazioni. Per le ulterioriori disposizioni si rimanda al testo allegato del provvedimento.

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