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Il Presidente della Regione ordina per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure di prevenzione, igiene e comportamentali già fissate dalle vigenti Ordinanze regionali e dalla normativa nazionale, nel territorio regionale, nel territorio regionale sono adottate le seguenti misure;
1. Sono garantiti i trasporti:
a) verso strutture o centri sanitari e ospedali;
b) per il pendolarismo lavorativo nelle fasce di punta;
c) per l'accesso ai capoluoghi di provincia per fruire dei servizi istituzionali essenziali;
d) per l'accesso agli insediamenti produttivi per le attività economiche in attività;
e) per i servizi necessari a raggiungere gli esercizi autorizzati alla vendita di derrate alimentari e beni di prima necessità;
nonchè le interconnessioni per l'accesso alle stazioni ferroviarie ed autostazioni. Per le ulterioriori disposizioni si rimanda al testo allegato del provvedimento.
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