Campania - Ordinanza Presidente Giunta Regionale 19 dicembre 2020, n. 98

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni di prevenzione sanitaria relative ai giorni 20-23 dicembre 2020
Thesaurus: 
Ordine pubblico
Emergenza sanitaria
Abstract: 

Con la presente Ordinanza sono confermate ed emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 sul territorio regionale campano. Con decorrenza dal 20 al 23 dicembre 2020, restano confermate le disposizioni statali vigenti alla data odierna, comprese quelle di cui al DPCM 3 dicembre 2020 art. 2 (cd. "zona arancione"), e le disposizioni regionali dell'Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020, in materia di controlli sugli arrivi e sulle limitazioni alla mobilità regionale. E' inoltre vietata per i bar e gli esercizi di ristorazione dalle ore 11,00 la vendita con asporto di bevande alcoliche e non, esclusa l'acqua, fatto salvo quant'altro previsto dal DPCM 3 dicembre 2020. Per tutto l'arco della giornata è vietato consumare cibi e bevande, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, compresi i parchi comunali. In tutti gli esercizi commerciali è obbligatorio misurare la temperatura corporea agli avventori che entrano nei locali, ed è obbligatorio inibire l'ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 °. I Comuni e le Autorità competenti devono intensificare i controlli e la vigilanza in particolare nelle zone della cosidetta "movida"; è raccomandato ai Comuni, inoltre, di chiudere temporaneamente, laddove necessario specifiche aree pubbliche dove sia impossibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro.

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