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La Legge presa in esame apporta modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005 riguardante le norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro e in particolare alla disciplina dei dei tirocini. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, nell'ambito dell'articolo 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento e il reinserimento lavorativo. Resta ferma la speciale disciplina contenuta nell'articolo 26-novies concernente i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Le modifiche apportate alla presente legge dalla L.R. 4 marzo 2019, n. 1 entrano in vigore il giorno 1° luglio 2019



