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La presente legge disciplina le norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere lungo tutto l'arco della vita. A tal proposito la Regione Emilia-Romagna finalizza la propria normativa e la propria attività amministrativa nelle materie dell'istruzione e della formazione professionale alla valorizzazione della persona e all'innalzamento dei livelli culturali e professionali, attuando qualificate azioni di sostegno ai percorsi dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Indirizza le proprie azioni alla qualificazione nel territorio regionale del sistema nazionale di istruzione, ed in particolare della scuola pubblica, come definito dalla legislazione nazionale. Le norme generali e i principi fondamentali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, definiti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, costituiscono la base sulla quale la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali materie, in modo che siano garantite le pari opportunità e l'uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei cittadini. Nelle materie della presente legge la Regione valorizza il ruolo degli enti locali e delle autonomie funzionali e detta la disciplina dell'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative relative all'istruzione ed alla formazione professionale, componenti fondamentali del sistema formativo, fatte salve le funzioni già disciplinate dalla legislazione nazionale vigente.