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Con il presente atto ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, allo scopo di consentire che lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità di cui all’art. 8 al decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 siano svolte nel pieno rispetto di ogni misura per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, la riattivazione delle stesse è subordinata all’adozione del Piano regionale territoriale ed alla comunicazione attestante l’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel citato Piano che, il gestore della struttura, deve effettuare sia al Comune presso il quale insiste la medesima, sia all’ Azienda sanitaria locale di riferimento. Indica, inoltre, con riferimento alle attività economiche e commerciali quali attività nello specifico sono consentite. L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione e ha validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.
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