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In considerazione del perdurare dello stato di emergenza e l’aggravarsi della situazione epidemiologica, il Presidente della provincia ha emesso con questo provvedimento, ulteriori misure per contrastare il contaggio da Covid-19.
Alcune disposizione in elenco:
- è vietata la consumazione di pasti e bevande all’aperto, sia in prossimità dei locali, sia sulle vie e sulle piazze dalle ore 18.00;
- le attività di somministrazione di bevande, le gelaterie e le pasticcerie rimangono chiuse il sabato, la domenica e nei giorni festivi;
- nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento in presenza e la didattica a distanza si alternano: fino al massimo del 50% del numero di studenti e vige l’obbligo generalizzato di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie;
- sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, formazione permanente ad e eccezione delle biblioteche;
- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico;
- sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, i campi scuola, le gite, gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico.
Mentre è consentito:
- per le attività di ristorazione dalle ore 5.00 alle ore 18.00, esclusivamente con il consumo al tavolo, per un massimo di 4 persone per tavolo;
- le attività commerciali al dettaglio sono consentite fino alle ore 18.00 e rimangono chiuse nei giorni festivi e di domenica;
- i negozi che vendono generi alimentari e generi di prima necessità sono esentati dall’obbligo di chiusura alle ore 18.00, ma rimangono chiusi nei giorni festivi e la domenica;”
- sono consentiti su tutto il territorio della Provincia di Bolzano gli spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00, solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d’urgenza.
Esentati da ogni restrizione le farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi.
Pertanto, al verificarsi di situazioni maggiormente gravose nei propri territori, i Sindaci possono emanare disposizioni ulteriori e più restrittive.
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