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Con il presente atto ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure: tutte le attività per le quali il DPCM 17 maggio 2020 non stabilisca un espresso divieto di esercizio o una diversa data di apertura si intendono riattivabili dal 18 maggio; in relazione alle attività per le quali non sussistano specifiche linee guida o protocolli, trovano applicazionei principi e le misure di cui alle ordinanze del Presidentedella Giunta regionale n.48/2020; n. 57/2020, nonchéi protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale per la riapertura dei relativi settori di riferimento o per ambiti analoghi; in tale ultimo caso, le misure adottatenella gestione delle attività dovranno essere adeguate al contesto specifico, secondo criteri di proporzionalità eadeguatezza, con particolare riferimento alle misure di cui agli allegati 10, 12 e 16 del DPCM 17 maggio 2020.
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