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Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, di cui all'art. 45 del decretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'attività di vigilanza dell'Autorità é attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale, che viene emanata entro il 31 gennaio di ogni anno, su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del Consiglio. L'attività di vigilanza può, altresì, essere attivata a seguito di segnalazioni presentate all'Autorità secondo le modalità di cui all'art. 5. Gli OIV e i RPCT segnalano casi di gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esperito tutte le proprie funzioni. Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), la trattazione della stessa é svolta dall'ufficio competente, ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia,nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



