Corte Costituzionale - Ordinanza 8-30 luglio 2020, n. 182

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
32
Data Fonte: 
05/08/2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Erogazione dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità - Requisiti - Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di quelli a tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia, nonché del diritto all'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali enunciati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Connessione inscindibile tra i principi costituzionali evocati e la parita' di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini degli Stati membri in cui soggiornano, garantita dal diritto dell'Unione europea - Necessita' conseguente di interpretare l'art. 34 CDFUE - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 125; decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 74. - Costituzione, artt. 3, 31 e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 20, 21, 24, 33 e 34. (T-200182)
Thesaurus: 
Politiche sociali
Abstract: 

Con il presente atto la Corte dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, la seguente questione pregiudiziale: se l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali  dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e  adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, debba essere interpretato nel  senso che nel suo ambito di applicazione rientrino l'assegno di natalità e l'assegno di maternità, in base all'art. 3, paragrafo 1, lettere  b) e j), del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, richiamato dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e),  della  direttiva 2011/98/UE, del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, e se, pertanto, il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che non  estende agli  stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima  direttiva  le provvidenze sopra citate, già concesse agli  stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; chiede che le questioni pregiudiziali siano decise con procedimento accelerato; sospende i giudizi  sino alla  definizione delle suddette questioni pregiudiziali; ordina la trasmissione  di  copia  della  presente  ordinanza, unitamente agli atti dei giudizi, alla  cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.