Corte Costituzionale - Sentenza 11 - 27 gennaio 2017, n. 27

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
5
Data Fonte: 
01/02/2017
Giudizio sull'ammissibilità dei referendum. Lavoro - «Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti» - Richiesta di abrogazione referendaria. - Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) art. 29, comma 2. -- (T-170027).
Thesaurus: 
Lavoro
Amministrazione
Abstract: 

Con il presente atto la Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» e alle parole «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali  subappaltatori. In  tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali  subappaltatori.»,  richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 9 dicembre 2016, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.