Corte Costituzionale - Sentenza 8 novembre 2016 - 24 gennaio 2017, n. 15

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
5
Data Fonte: 
01/02/2017
Giudizio di legittimià costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Presidenza del Consiglio dei ministri - Processo di riorganizzazione strutturale - Cessazione automatica, alla data del 1° novembre 2012, degli incarichi di prima e di seconda fascia conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. - Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 2, comma 20. - (T-170015).
Thesaurus: 
Lavoro
Abstract: 

Con il presente atto la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che all'esito del processo di cui al primo periodo del medesimo comma 20, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).