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Ai sensi dell'articolo 46 , comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro del'Economia e delle Finanze, definisce gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 226/2005. Con lo stesso decreto vengono definiti anche i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015; b) apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2015. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi del'articolo 45, comma 5, del D.Lgs. 81/2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo che ne definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa.
Ai sensi dell'articolo 46 , comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro del'Economia e delle Finanze, definisce gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 226/2005. Con lo stesso decreto vengono definiti anche i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015; b) apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2015. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi del'articolo 45, comma 5, del D.Lgs. 81/2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo che ne definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa.



