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Con il presente decreto viene emanato il Regolamento riguardante l'attuazione delle disposizioni contenute nel testo unico in materia di immigrazione e delle disposizioni sulla condizione dello straniero. Ai fini dell'accertamento di reciprocità, il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica, ai notai e ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile, i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri. L'accertamento della condizione di reciprocità non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno in possesso da almeno cinque anni, in corso di validità, di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.