Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012

Ente: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
89
Data Fonte: 
16/04/2012
Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali
Thesaurus: 
Lavoro
Razionalizzazione
Abstract: 

Il presente decreto fissa - in attuazione dell'art.-23 ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, i limiti massimi di retribuzione spettante a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, nonchè quelli in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001. Il trattamento retributivo percepito annualmente (costituito da indennità, voci accessorie, eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferite da amministrazioni diverse da quella di appartenenza), non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione pari, per il 2011, a euro 293.658,95. A tal fine verranno computate in modo comulativo le somme erogate all'interessato da uno o più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti dallo stesso organismo nel corso dell'annualità. I soggetti destinatari della presente disciplina dovranno fornire alle amministrazioni di appartenenza - entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto - una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione è resa entro il 30 novembre di ciascun anno. Per i pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o in aspettativa, presso Ministeri o Enti Pubblici nazionali, la disciplina fissa al limite massimo del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza, il compenso a titolo di indennità o rimborso per l'incarico ricoperto.

Documento: 

Il presente decreto fissa - in attuazione dell'art.-23 ter del decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge  22 dicembre 2011, n. 214,   i limiti massimi di retribuzione  spettante a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva, a carico delle finanze pubbliche,  emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali,  nonchè quelli  in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001.  Il trattamento retributivo percepito annualmente (costituito da indennità, voci accessorie, eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferite da  amministrazioni  diverse da quella di appartenenza), non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione pari, per il 2011, a euro 293.658,95. A tal fine verranno computate in modo comulativo le somme erogate all'interessato da uno o più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi  conferiti dallo stesso organismo nel corso dell'annualità.  I soggetti destinatari della presente disciplina dovranno fornire  alle amministrazioni di appartenenza - entro 30 giorni dalla pubblicazione  del decreto  - una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi in atto  a carico della finanza pubblica,  con l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione è resa entro il 30 novembre di ciascun anno. Per i pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o in aspettativa, presso  Ministeri o Enti Pubblici nazionali, la disciplina  fissa al limite massimo del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico  percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza, il compenso a titolo di indennità o rimborso per l'incarico ricoperto.

Consulta la versione integrale