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Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha adottato il regolamento riguardante la modalità di regolazione delle visite fiscali per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici. Il decreto in oggetto regolamenta la richiesta della visita fiscale che può essere disposta sia dal datore di lavoro sia su iniziativa dell'INPS e può essere effettuata con cadenza sistematica e ripetitiva anche nelle giornate festive e di riposo settimanale, così come stabilito dall'articolo 55-septies, comma 5 del D.Lgs n. 165/2001. Gli orari di reperibilità sono fissati secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, vanno rispettati anche nei giorni non lavorativi e festivi. Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita; i dipendenti che a causa di servizio riconosciuta, abbia dato luogo all'ascrivibilità, della menomazione unica o plurima, alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; i dipendenti a cui è stata riconosciuta a causa di stati patologici sottesi o connessi alla situazione, un'invalidità pari o superiore al 67%. Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione a cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di assenza per malattia.